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Chi sono i professionisti obbligati e quali adempimenti impone il D.lgs. 231/2007?

di Jimenez Julien Pubblicato l'8 settembre 2026 8 minuti di lettura normativa

Un uomo in abito bianco lungo legge un libro aperto tenendolo tra le mani.
Immagine generata con intelligenza artificiale.

Il D.lgs. 231/2007 coinvolge numerosi professionisti quando svolgono attività che possono essere utilizzate per movimentare, amministrare o schermare patrimoni. Gli obblighi si concentrano su adeguata verifica, conservazione, segnalazione e presidio del rischio di studio.

In termini pratici, sono obbligati i professionisti e gli operatori individuati dall'articolo 3 del D.lgs. 231/2007, ma l'applicazione concreta dipende anche dalla prestazione resa. Lo studio deve identificare il cliente, comprendere titolare effettivo e finalità dell'incarico, conservare quanto acquisito, valutare le anomalie e gestire il proprio rischio antiriciclaggio.

Non si tratta di una formalità da esaurire con la richiesta di un documento di identità. Il fascicolo deve rendere ricostruibile il ragionamento professionale: perché il cliente è stato classificato con un certo rischio, quali verifiche sono state svolte, quali fonti sono state utilizzate e come è stata monitorata la prestazione nel tempo.

Chi sono i professionisti soggetti obbligati

Il decreto distingue diverse categorie di soggetti obbligati. Nell'area professionale rientrano, tra gli altri, i revisori legali e le società di revisione legale, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti che svolgono attività professionale in materia contabile e tributaria.

Notai e avvocati sono soggetti agli obblighi quando intervengono, in nome o per conto del cliente, in operazioni finanziarie o immobiliari, oppure assistono nella predisposizione o realizzazione di determinate operazioni. La disciplina comprende anche i prestatori di servizi relativi a società e trust, secondo la definizione normativa.

Per notai e avvocati, quindi, non è il solo titolo professionale a far scattare automaticamente ogni adempimento: conta il contenuto dell'attività. Restano ferme le specifiche esclusioni previste dalla legge per le informazioni ricevute o ottenute nell'esame della posizione giuridica del cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa e rappresentanza in un procedimento.

  • costituzione, gestione o trasferimento di società, enti, trust e strutture analoghe;
  • operazioni su immobili, aziende, quote, partecipazioni o altri diritti patrimoniali;
  • gestione di denaro, strumenti finanziari, conti, depositi o altri beni del cliente;
  • assistenza nella raccolta di capitali o nell'organizzazione di operazioni societarie;
  • incarichi contabili, tributari e di revisione che instaurano una relazione professionale rilevante ai fini del decreto.

La mappatura degli incarichi è il primo presidio operativo. Una lettera di incarico generica, una pratica aperta in ritardo o una anagrafica priva del soggetto esecutore rendono fragile l'intera procedura. Anche per questo occorre stabilire, nella fase di accettazione, quali pratiche richiedano fascicolo, controlli aggiuntivi e aggiornamenti periodici.

L'obbligo di adeguata verifica e i suoi tre livelli

L'adeguata verifica si applica, tra l'altro, all'instaurazione del rapporto continuativo o al conferimento dell'incarico professionale, all'esecuzione di operazioni occasionali nei casi previsti dal decreto, nonché quando vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo oppure dubbio sulla veridicità dei dati già raccolti.

La verifica ordinaria è il riferimento generale. Richiede l'identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore, la verifica dell'identità su documenti, dati o informazioni affidabili e indipendenti, l'identificazione del titolare effettivo e l'adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità. Richiede inoltre di comprendere scopo e natura del rapporto e di esercitare un controllo costante.

LivelloQuando applicarloApproccio operativo
SemplificatoRischio basso effettivamente dimostratoMisure proporzionate, senza eliminare gli obblighi essenziali
OrdinarioSituazione priva di fattori rilevanti di rischio basso o elevatoIdentificazione, titolare effettivo, finalità e monitoraggio
RafforzatoRischio elevato o fattori previsti dalla normativaInformazioni ulteriori, controlli intensificati e autorizzazioni interne

La verifica semplificata non equivale a una verifica abbreviata per comodità né, tantomeno, a un'esenzione. Può essere adottata soltanto se la valutazione documentata individua un rischio basso, considerando cliente, prodotto, servizio, operazione, canale distributivo e area geografica. Le regole tecniche dell'organismo di autoregolamentazione aiutano a tradurre questi fattori in procedure coerenti con la categoria professionale.

La verifica rafforzata è necessaria quando emergono fattori di rischio elevato, quali rapporti con persone politicamente esposte, collegamenti con paesi terzi ad alto rischio individuati secondo la disciplina applicabile, strutture proprietarie opache o operazioni non coerenti con il profilo economico del cliente. In questi casi lo studio deve approfondire, ad esempio, origine dei fondi, origine del patrimonio, catena partecipativa e ragione economica dell'operazione.

  • identificare sempre chi conferisce l'incarico e chi agisce materialmente;
  • ricostruire la titolarità effettiva senza limitarsi a una dichiarazione non verificata;
  • motivare il profilo di rischio con elementi concreti e aggiornabili;
  • registrare gli esiti dei controlli svolti durante l'esecuzione dell'incarico.

Un fascicolo digitale strutturato evita che documenti, dichiarazioni e note istruttorie restino dispersi tra e-mail, gestionale e cartelle locali. VerificaAdeguata organizza il fascicolo di adeguata verifica per cliente, con profilo di rischio, documenti e conservazione ordinata.

Conservazione dei documenti e delle informazioni

L'articolo 31 del D.lgs. 231/2007 impone la conservazione, per dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, dalla chiusura del conto o dall'esecuzione della prestazione professionale, della copia dei documenti acquisiti per l'adeguata verifica oppure degli estremi e delle informazioni ricavabili da documenti aventi analoga efficacia probatoria.

Devono essere conservati anche dati e informazioni relativi al rapporto o alla prestazione: data del conferimento dell'incarico, dati identificativi di cliente, esecutore e titolare effettivo, informazioni su scopo e natura del rapporto, nonché data, importo e causale dell'operazione quando rilevanti. La conservazione deve consentire la ricostruzione univoca dell'operatività e l'eventuale messa a disposizione delle autorità competenti.

Il fascicolo antiriciclaggio non coincide con l'archivio generale di studio e non autorizza una raccolta indiscriminata di dati. La base normativa di conservazione va coordinata con il Regolamento generale sulla protezione dei dati e con misure di sicurezza, accessi profilati, tracciabilità e procedure di cancellazione allo scadere del termine. Per impostare una checklist documentale utile, può aiutare Quali documenti servono davvero per comporre un fascicolo antiriciclaggio completo e ordinato?

Segnalazione di operazione sospetta e obbligo di astensione

La segnalazione di operazione sospetta non richiede la prova di un reato. L'obbligo sorge quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il giudizio nasce dall'insieme di dati, informazioni disponibili, comportamento del cliente e incoerenze riscontrate.

La UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia, riceve e analizza le segnalazioni. I suoi indicatori di anomalia, le comunicazioni e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali sono strumenti di ausilio: non sono una lista automatica di casi da segnalare, ma guidano l'analisi professionale e la motivazione della decisione.

Quando ricorrono i presupposti dell'articolo 42, il soggetto obbligato si astiene dall'eseguire l'operazione, dall'instaurare il rapporto continuativo o dal dare esecuzione alla prestazione. Se l'astensione non è possibile oppure rischia di ostacolare le indagini, la legge prevede che la segnalazione sia effettuata immediatamente dopo. Ogni caso richiede una nota istruttoria riservata e una valutazione tempestiva.

La riservatezza è essenziale. Il cliente non deve essere informato dell'avvenuta segnalazione né dell'eventuale analisi finalizzata a decidere se inviarla: il divieto di comunicazione tutela l'efficacia del sistema e protegge anche il professionista. Una richiesta di documenti integrativi va quindi gestita con linguaggio neutro, senza anticipare giudizi o contestazioni.

Autovalutazione del rischio dello studio

L'adeguata verifica riguarda il singolo cliente; l'autovalutazione riguarda invece lo studio nel suo complesso. Ai sensi dell'impianto del decreto e delle regole tecniche applicabili, il professionista deve individuare, valutare e mitigare i rischi cui è esposto tenendo conto della propria attività, della clientela, delle prestazioni offerte, delle aree geografiche, dei canali utilizzati e delle modalità di organizzazione interna.

Un'autovalutazione utile non è un modulo standard salvato una volta per tutte. Deve essere coerente con i servizi realmente erogati: operazioni straordinarie, passaggi generazionali, consulenza societaria, contabilità ricorrente, gestione di enti, incarichi a distanza e clientela estera producono esposizioni diverse. Va riesaminata quando cambiano organizzazione, offerta, rischi emersi o indicazioni delle autorità.

Tra i presidi da documentare rientrano procedure di identificazione, criteri per la profilazione, flussi interni per l'escalation delle anomalie, formazione dei collaboratori, gestione delle deleghe e controlli sul rispetto delle procedure. L'organizzazione incide anche sulle risorse necessarie: Quanto costa davvero la compliance antiriciclaggio in uno studio professionale ogni anno? aiuta a leggere il tema oltre il solo costo del software.

Vigilanza degli ordini professionali e apparato sanzionatorio

Gli organismi di autoregolamentazione, inclusi gli ordini professionali per le categorie di competenza, hanno un ruolo rilevante nel sistema delineato dal decreto. Promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi da parte degli iscritti, elaborano regole tecniche previa procedura prevista dalla normativa e collaborano alla diffusione di indicazioni operative, formazione e consapevolezza del rischio.

Le regole tecniche non sostituiscono il D.lgs. 231/2007, ma offrono criteri applicativi per adeguata verifica, conservazione, autovalutazione e controlli interni. Per questo lo studio deve verificare quali disposizioni siano state adottate dal proprio organismo di autoregolamentazione e tenere conto degli aggiornamenti di UIF, MEF e autorità competenti. Sul quadro in evoluzione merita attenzione anche Che cosa cambia per gli studi professionali con il nuovo pacchetto europeo antiriciclaggio?

Il sistema sanzionatorio del decreto comprende conseguenze amministrative per violazioni degli obblighi antiriciclaggio e, nei casi stabiliti dalla legge, fattispecie penali. L'omessa adeguata verifica, l'inosservanza degli obblighi di conservazione, le violazioni in materia di segnalazione e la divulgazione indebita di informazioni possono avere regimi differenti. La qualificazione della violazione, il procedimento e le conseguenze dipendono dalla norma applicabile, dalla gravità del fatto e dagli accertamenti delle autorità.

La preparazione all'eventuale controllo non consiste nel creare documenti a posteriori. Significa poter esibire una procedura vigente, fascicoli completi, motivazioni di rischio leggibili e prove della formazione del personale. Gli approfondimenti curati da Jimenez Julien possono offrire ulteriori spunti per trasformare la norma in un processo quotidiano di studio.

In sintesi, il D.lgs. 231/2007 impone ai professionisti coinvolti un sistema continuo: conoscere cliente e titolare effettivo, calibrare la verifica sul rischio, conservare correttamente, intercettare anomalie e governare l'organizzazione interna. Un fascicolo ordinato rende questi passaggi dimostrabili, riduce le lacune operative e supporta le decisioni più delicate. Per valutare come strutturare il presidio nel tuo studio, scrivi dal modulo di contatto.

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